
STA
Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
Lo "STA" è uno sportello al servizio del cittadino che consente di ottenere subito le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà digitale (CDPD) di un veicolo, nuovi o aggiornati, senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici delle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC).
Ci si può rivolgere ad un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo.
Lo STA è presente su tutto il territorio nazionale presso le unità territoriali dell'ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), le delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto) abilitati al servizio ed è identificabile dal logo esposto al pubblico.
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PSG
Passaggio di proprietà
Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita e entro sessanta giorni dall'autentica bisogna registrare il passaggio di proprietà all'unità territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà digitale - CDPD - aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l'applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.
Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà.
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RNV
Rinnovo patente
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.
Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Nella nostra sede, sarai visitato da medici abilitati
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. E' possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.
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IMT
Immatricolazione
L'immatricolazione all'UMC e contestuale iscrizione al PRA di un veicolo nuovo tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). L'acquirente deve fornire al concessionario:
il numero del codice fiscale dell'acquirente, fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell'acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato modello NP2C stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), per l'iscrizione al PRA con istanza dell’acquirente, modello NP2D, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC),
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DML
Demolizione
Se si vuole demolire un veicolo bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato oppure - nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro - al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice.
Il gestore del centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione".
Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione".
Si consiglia, prima di richiedere la demolizione, di richiedere una "visura", indicando la targa del veicolo, all'Unità territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio visure online, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.
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BLL
Bollo Auto
Le competenze in materia di tasse automobilistiche, dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento. Tali Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero delle Finanze.
Informazioni utili per tutti gli automobilisti
Criteri di calcolo
Recapiti per l'assistenza
Dove e come si paga
Riferimenti normativi
Addizionale erariale 2011 veicoli oltre 225 KW
Addizionale erariale dal 2012 veicoli oltre 185 KW
Attenzione! Sospensione pagamenti eventi sismici dal 24 agosto 2016
Potrai pagare il tuo bollo auto anche comodamente qui da noi
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ere
Ereditare un Veicolo
Se si eredita un veicolo si deve autenticare la firma dell’erede sull’atto di accettazione dell’eredità ed entro sessanta giorni dall’autentica bisogna registrare l’atto all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà digitale – CDPD – aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.
Se si autentica la firma dell’erede sull’atto di accettazione di eredità allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta di registrazione dell’atto (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.
Quando si eredita un veicolo bisogna:
autenticare l’atto di accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità deve essere contenuta in un atto pubblico oppure in una scrittura privata con firma autenticata o accertata giudizialmente.
registrare l’atto di accettazione dell’eredità
Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:
– prima registrare l’atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi
– poi registrare l’atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell’acquirente che diventerà unico intestatario.
È possibile presentare un unico atto contenente l’accettazione dell’eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un acquirente.
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IMP
Importare un Veicolo
Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all’estero occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Il veicolo acquistato all’estero può essere nuovo o usato.
Per veicolo nuovo s’intende:
un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato
un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non ha percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.
Per veicolo usato s’intende:
un veicolo già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e ceduto oltre sei mesi dopo la data di prima immatricolazione estera
Cosa fare
Generalmente l’importazione di un veicolo proveniente dall’estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cosiddetto “mercato parallelo” (non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.
Chi vuole provvedere personalmente deve rivolgersi innanzitutto all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) per le necessarie verifiche sull’idoneità della documentazione tecnica e sulla regolarità degli adempimenti fiscali (con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi IVA).
Dopo le verifiche preliminari presso l’UMC, si può richiedere l’immatricolazione all’UMC e l’iscrizione del veicolo in Italia al PRA.
Le modalità per immatricolare in Italia un veicolo proveniente dall’estero e per iscriverlo al PRA sono diverse a seconda che si tratti di:
veicolo importato da un Paese dell’Unione Europea (UE)
veicolo importato da un Paese extra UE
Immatricolazione e iscrizione al PRA di veicoli importati da un Paese UE
Solitamente è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per immatricolare e iscrivere al PRA un veicolo nuovo o usato importato in Italia da un Paese dell’UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo
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FRT
Furto del Veicolo
In caso di furto del veicolo bisogna:
presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di proprietà cartaceo (CdP) e/o la carta di circolazione. La denuncia può essere presentata dal proprietario del veicolo o da una qualsiasi altra persona
richiedere all’unità territoriale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la registrazione della perdita di possesso del veicolo. Questa richiesta, presentata dall’interessato (proprietario) o da altro soggetto munito di delega, e identificato tramite un documento di identità/riconoscimento, è indispensabile per sospendere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il PRA rilascerà un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD)
In caso di successivo ritrovamento del veicolo consultare la pagina ritrovamento di un veicolo rubato.
La documentazione da presentare
certificato di proprietà cartaceo (CdP) o foglio complementare; se si è in possesso di Certificato di Proprietà digitale (CDPD) consultare la specifica pagina
Se sono stati rubati deve essere indicato nella denuncia
nota di presentazione
Utilizzare il retro del CdP cartaceo o del CDPD, oppure il modello NP3C, in doppio originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC).
denuncia di furto in originale, oppure in copia conforme, oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
Costi previsti per legge
Imposta di bollo per registrazione al PRA 32,00 euro (se si utilizza il CdP cartaceo o CDPD come nota di presentazione) o
48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione)
Se ci si rivolge a una delegazione dell’Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – del servizio di intermediazione.
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