Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

  • presso le delegazioni ACI;
  • mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento tramite PagoPA);
  • mediante il servizio home banking e/o presso gli sportelli bancomat (ATM)
    Consulta l’elenco delle banche convenzionate;
  • presso le agenzie di pratiche auto;
  • presso le agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio SERMETRA;
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca ITB, con collegamento al Ruolo Regionale;
  • presso i tabaccai aderenti al polo Lottomatica, compilando le apposite schede distinte in:
    scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
    scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);
  • presso gli Uffici Postali
    Per effettuare il pagamento alle Poste è sufficiente compilare l’apposito modulo denominato “Pagamento Tassa Automobilistica” disponibile presso tutti gli uffici, per avere la garanzia di una  riscossione on-line con collegamento diretto all’archivio delle tasse automobilistiche.

Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.

N.B. I residenti nella Regione Lazio possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.


Importo da pagare

I residenti nella Regione Lazio, oltre all’importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l’operazione di versamento:

  • Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
  • Gratis per versamenti effettuati con Bollonet tramite PagoPA (eventuali costi ulteriori dipendono dal PSP selezionato al momento dell’acquisto);
  • €1,87  per le Banche/Istituti di pagamento che utilizzano il Polo Telematico ACI, altrimenti il costo dipende dal singolo Istituto scelto;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
  • Euro 1,50 per versamenti on-line (1,30 gli altri) effettuati presso gli Uffici Postali.

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall’esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.


 

Termini di pagamento per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016

Con decreto del 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata disposta la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con successivi decreto legge n.189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni  in Legge n.229 del 15 dicembre 2016, e Ordinanza 15 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato ampliato il numero dei comuni interessati dalle agevolazioni e prorogati i termini di sospensione dei tributi.

In particolare, il citato DM 1° settembre 2016 ha previsto, sia per le persone fisiche residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre 2016 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

È successivamente intervenuto il decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge n.45 del 7 aprile 2017 in base al quale:

  • per i soggetti residenti o con sede legale/operativa alla data del 24 agosto 2016 nei comuni sub a) di cui ai seguenti elenchi, opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari  in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017
  • per i soggetti residenti o con sede legale/operativa alla data del 26 ottobre 2016 nei comuni sub b) di cui ai seguenti elenchi. opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari  in scadenza nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017
  • la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La Legge n.96 del 21 giugno 2017, di conversione del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, ha prorogato il termine di sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché dagli gli esercenti di lavoro agricolo stabilendo la ripresa dei pagamenti entro il 31/05/2018, con possibilità di rateizzazione  fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2018.

Da ultimo con Decreto Legge n.55 del 29/05/2018 pubblicato sulla G.U. del 29/05/2018 è stata disposta la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole a decorrere dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo (invece di 24).

L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi, e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione.

A tal proposito la Regione Lazio ha emanato la Determinazione del 4 giugno 2018, n. G07168 con la quale sono state disciplinate le modalità di regolarizzazione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, secondo le seguenti modalità:

 

  • Anno tributario 2016: pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica in un’unica soluzione entro il 16/01/2019, mediante bollettino postale N. 1041505643, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare
  • Anno tributario 2017: pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica in un’unica soluzione entro il 16/01/2019, presso gli intermediari alla riscossione
  • Anno tributario  2016 e 2017: pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell’Allegato A della citata determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell’archivio regionale delle tasse automobilistiche. Per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il 16/01/2019. Le successive quattro rate andranno versate come segue: la seconda rata entro il 28 febbraio 2019, la terza rata entro il 01 aprile 2019, la quarta rata entro 30 aprile 2019 e la quinta rata entro il 31 maggio 2019.

Dal 01 giugno 2019, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 31maggio 2019 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il 16/01/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all’oggetto, se alla data del 31/05/2019 l’importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 31/05/2019 l’intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all’importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Per i titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, è altresì sospesa la tassa automobilistica dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: il relativo versamento avviene in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2018.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

a) Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016:

Accumoli (RI);

Amatrice (RI) ;

Antrodoco (RI) ;

Borbona (RI) ;

Borgo Velino (RI) ;

Castel Sant’Angelo (RI) ;

Cittareale (RI) ;

Leonessa (RI) ;

Micigliano (RI) ;

Posta (RI) ;

b) Elenco comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016:

Cantalice (RI);

Cittaducale (RI);

Poggio Bustone (RI);

Rieti*; 

Rivodutri (RI);

 

* Nel Comune di Rieti, le misure agevolative in materia fiscale sono riconosciute limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria


Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo .

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Lazio
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali
Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16,53.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 27/02/2004, art. 6, l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.


Cosa fare se…

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L’ACI per conto della Regione Lazio provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.
L’ACI per conto della Regione Lazio provvederà a rilasciare attestazione dell’avvenuto pagamento.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l’anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all’1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all’1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell’ambito del ravvedimento operoso.

 

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved.
veloce
(entro 15 giorni)
Ravved.  breve
(entro 30 giorni)
Ravved.  medio
(entro 90 giorni)
Ravved. lungo
(entro un anno)
Fino al 28/11/2008 3,75% 6%
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 2,5% 3%
Dal 01/02/2011 3% 3,75%
Dal 06/07/2011 0,2% al giorno 3% 3,75%
Dal 01/01/2015 0,2% al giorno 3% 3,33% 3,75%
Dal 01/01/2016 0,1% al giorno 1,5% 1,67% 3,75%
 
Periodo di vigenza interessi legali Tasso annuo
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,5%
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,5%
Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 2,5%
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 1%
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,5%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,2%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,1%
Dal 01/01/2018 0,3%

Regolarizzazione oltre l’anno

Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:

 
Periodo di vigenza interessi moratori Tasso fisso semestrale
Fino al 30/06/2003 2,5%
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 1,375%
Dal 01/01/2010 1%

d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).