Dopo un incidente è normale voler capire perché la compagnia abbia offerto una certa somma, respinto la richiesta o attribuito una determinata responsabilità. La richiesta di accesso agli atti dell’assicurazione permette di esaminare il fascicolo del sinistro, verificare le perizie e individuare eventuali errori. In questa guida spiego chi può presentarla, quali documenti si possono ottenere, quali sono i termini da rispettare e come reagire a un rifiuto.
Le regole essenziali per ottenere il fascicolo del sinistro
- Chi può richiederlo: contraente, assicurato e persona danneggiata.
- Quando: dopo la conclusione della valutazione e liquidazione del danno.
- Documenti: denunce, richieste di risarcimento, perizie, preventivi, fatture e quietanze.
- Termine della compagnia: il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.
- Costi: la visione è distinta dall’estrazione di copie, che può essere a carico del richiedente.

Che cosa comprende davvero il diritto di accesso
La disciplina prevista dall’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private riguarda soprattutto l’assicurazione obbligatoria RCA per veicoli a motore e natanti. Non si tratta quindi di un diritto generico a consultare ogni documento interno di qualunque polizza, ma della possibilità di esaminare gli atti usati dalla compagnia per valutare, accertare e liquidare il sinistro che riguarda il richiedente.
Possono presentare la richiesta il contraente, l’assicurato e il danneggiato. Il diritto spetta anche quando la gestione si è conclusa con un diniego, perché proprio le motivazioni del rifiuto devono poter essere controllate.
Nel fascicolo possono rientrare, tra gli altri, i seguenti documenti:
- denunce di sinistro e richieste di risarcimento;
- rapporti delle autorità intervenute;
- dichiarazioni dei testimoni, con esclusione dei loro dati anagrafici;
- perizie sui danni materiali;
- perizie medico-legali relative al richiedente;
- preventivi e fatture per veicoli o beni danneggiati;
- quietanze di liquidazione.
La mia regola pratica è chiedere l’intero fascicolo del sinistro, indicando comunque numero della pratica, data dell’incidente e targa dei veicoli. Una richiesta troppo generica può provocare un’integrazione o una risposta parziale, mentre una richiesta precisa rende più semplice capire che cosa manca davvero.
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Il limite della riservatezza
L’accesso riguarda principalmente le informazioni riferite alla persona che presenta l’istanza. I dati dei terzi devono essere oscurati quando non sono indispensabili per tutelare un diritto, mentre le perizie mediche di altre persone sono normalmente escluse o accessibili solo in situazioni particolari.
Questo spiega perché una compagnia possa consegnare una dichiarazione testimoniale senza indirizzo e recapiti del testimone. Non è necessariamente un rifiuto illegittimo, ma una protezione della privacy limitata alla parte non utile per difendere la propria posizione.
Quando puoi presentare la richiesta e quali termini contano
L’istanza non si presenta, di regola, mentre la compagnia sta ancora svolgendo gli accertamenti. Il diritto diventa esercitabile quando la trattazione è conclusa, per esempio dopo la comunicazione dell’offerta, del diniego o allo scadere dei termini entro i quali l’impresa avrebbe dovuto pronunciarsi.
| Situazione | Quando si può chiedere l’accesso |
|---|---|
| Danni a cose con CAI firmato da entrambi i conducenti | Dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento |
| Danni a cose senza CAI congiunto | Dopo 60 giorni dalla ricezione della richiesta |
| Lesioni personali o decesso | Dopo 90 giorni dalla ricezione della richiesta |
| Mancata definizione del sinistro | In ogni caso dopo 120 giorni dall’incidente |
Se la richiesta di risarcimento iniziale era incompleta e la compagnia ha domandato integrazioni, i termini possono decorrere nuovamente dalla ricezione dei documenti mancanti. È un dettaglio che spesso sfugge e che può spiegare perché l’impresa consideri ancora aperta la fase di liquidazione.
Nel risarcimento diretto la richiesta può essere inviata alla propria compagnia, che gestisce il sinistro per conto dell’assicuratore del responsabile. Se viene spedita all’impresa sbagliata, questa deve inoltrarla a quella gestionaria e informare il richiedente. In quel caso, i 60 giorni per l’accesso decorrono dalla ricezione da parte dell’impresa che sta effettivamente trattando la pratica.
Come inviare una richiesta completa
L’accesso si esercita con una richiesta scritta indirizzata alla compagnia che ha gestito la valutazione e la liquidazione del danno. Il regolamento ammette l’invio alla sede legale, alla direzione generale, all’ufficio sinistri competente per il domicilio del danneggiato oppure al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto.
Per avere una prova certa della consegna, io preferisco usare la PEC quando la compagnia la mette a disposizione, oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono utilizzabili anche altri canali indicati dall’impresa, ma una telefonata da sola non è sufficiente per dimostrare di aver esercitato il diritto.
- Indica nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
- Specifica numero del sinistro, data dell’incidente, targhe e luogo dell’evento.
- Descrivi i documenti richiesti o chiedi l’accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo che ti riguardano.
- Spiega il tuo interesse personale, ad esempio la verifica della corretta gestione o della motivazione del diniego.
- Allega una copia del documento d’identità.
- Se agisci per un’altra persona, aggiungi delega firmata e documento del delegante.
Una formula semplice può essere questa: “Chiedo di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del sinistro n. …, con particolare riferimento a perizie, dichiarazioni, preventivi, fatture e motivazioni della liquidazione o del diniego”. Se ti interessa soltanto una perizia o una fattura, puoi limitarne l’elenco per rendere la procedura più rapida.
La compagnia deve comunicare entro 15 giorni se la richiesta è incompleta oppure se la accoglie o la respinge. In caso di accoglimento deve indicare dove consultare gli atti e concedere un periodo non inferiore a 15 giorni per esaminarli. Il procedimento complessivo deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Che cosa può rifiutare la compagnia
Il diritto non obbliga l’assicuratore a creare documenti che non esistono. La Corte di cassazione ha chiarito che l’accesso riguarda gli atti già presenti nel fascicolo e non impone, in via generale, nuove perizie, ulteriori accertamenti o la ricerca di documenti presso soggetti terzi.
| Richiesta | Esito generalmente possibile |
|---|---|
| Perizia già eseguita sul veicolo | Accesso normalmente consentito |
| Preventivo o fattura già acquisiti | Accesso normalmente consentito |
| Perizia mai commissionata | La compagnia non deve crearla solo perché richiesta |
| Dati personali di un testimone | Oscuramento o esclusione dei dati identificativi |
| Atti relativi a indagini antifrode | Accesso rifiutabile o limitabile |
| Fascicolo durante una causa giudiziaria | Accesso sospeso nei limiti previsti dalla legge |
Il rifiuto è legittimo, però, solo se viene comunicato per iscritto e con una motivazione. Un generico “documento non disponibile” non chiarisce se l’atto non esiste, se è coperto da riservatezza o se la compagnia sta applicando un limite previsto dalla normativa.
Se ricevi un rifiuto o nessuna risposta
Conserva la richiesta, la prova di consegna e ogni comunicazione ricevuta. Se dopo 60 giorni non puoi consultare il fascicolo o ottenere le copie, puoi contestare formalmente il comportamento della compagnia e presentare un reclamo all’IVASS, soprattutto quando il rifiuto è totale, immotivato o sproporzionato.
Nel reclamo è utile allegare:
- la richiesta di accesso completa;
- la ricevuta PEC o di raccomandata;
- la risposta della compagnia, se esiste;
- il numero del sinistro;
- una spiegazione chiara del documento che non è stato messo a disposizione.
IVASS può verificare il rispetto delle regole di trasparenza e sollecitare la corretta gestione della richiesta, ma non sostituisce il giudice nella decisione sulla responsabilità o sull’importo del risarcimento. L’accesso agli atti serve a capire meglio la posizione della compagnia, non garantisce automaticamente un’offerta più alta.
Se il problema riguarda la quantificazione del danno, la documentazione ottenuta può aiutare a valutare un reclamo, una conciliazione o un’azione legale. In particolare, confrontare la perizia dell’assicuratore con fatture, fotografie e valutazioni tecniche indipendenti può fare una differenza concreta.
Il momento giusto rende il fascicolo molto più utile
Chiedere gli atti troppo presto porta spesso a una risposta interlocutoria, perché la compagnia non ha ancora chiuso la fase di valutazione. Presentare invece l’istanza quando sono maturati i termini, indicando con precisione il sinistro e i documenti d’interesse, riduce gli equivoci e lascia una traccia chiara.
Io controllerei sempre tre elementi prima dell’invio: prova della consegna, descrizione puntuale della pratica e documento d’identità allegato. Sono passaggi semplici, ma proprio questi dettagli trasformano una richiesta generica in uno strumento concreto per verificare come è stata gestita la propria assicurazione.
