Una multa per eccesso di velocità può limitarsi a un esborso economico, ma oltre certe soglie il rischio diventa molto più serio: si può restare senza patente per settimane o mesi. In questo articolo chiarisco quando scatta la sospensione della patente per velocità eccessiva, quali importi e punti si applicano, come interviene la Prefettura e cosa controllare quando il verbale arriva da un autovelox.
Il superamento di 40 km/h è la soglia che normalmente fa scattare la sospensione
- Oltre 40 e fino a 60 km/h sopra il limite comporta da 1 a 3 mesi di sospensione.
- Oltre 60 km/h può portare a una sospensione da 6 a 12 mesi.
- In centro abitato, la seconda violazione in un anno oltre 10 e fino a 40 km/h può costare 15-30 giorni di patente.
- La sanzione comprende anche la perdita di 3, 6 o 10 punti, secondo la gravità dell’eccesso.
- Guidare durante la sospensione espone a revoca della patente, fermo del veicolo e una multa fino a 8.186 euro.

Quando l’eccesso di velocità fa scattare la sospensione
La regola di base è contenuta nell’articolo 142 del Codice della strada. Un singolo superamento del limite di non oltre 40 km/h, fuori dal caso particolare delle recidive in centro abitato, comporta una multa e la decurtazione dei punti, ma non la sospensione ordinaria della patente.
La situazione cambia quando l’eccesso supera i 40 km/h. Da quel momento la sospensione è una sanzione accessoria prevista direttamente dalla legge, non una misura che il conducente può evitare semplicemente pagando la multa. Il Prefetto stabilisce la durata concreta all’interno dell’intervallo previsto.
Io considero questa la distinzione più importante da capire subito. Molti automobilisti leggono soltanto l’importo della sanzione e si accorgono del problema solo quando ricevono il provvedimento di sospensione.
Quanto si paga e quanti punti si perdono
| Superamento del limite | Sanzione economica | Punti | Sospensione |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 km/h | Da 42 a 173 euro | Nessuno | Nessuna |
| Oltre 10 e fino a 40 km/h | Da 173 a 694 euro | 3, oppure 5 in centro abitato | Nessuna, salvo recidiva specifica in centro abitato |
| Oltre 40 e fino a 60 km/h | Da 543 a 2.170 euro | 6 | Da 1 a 3 mesi |
| Oltre 60 km/h | Da 845 a 3.382 euro | 10 | Da 6 a 12 mesi |
Le cifre indicate sono gli intervalli previsti dalla normativa. Nel verbale deve essere considerata la velocità accertata, cioè quella risultante dopo la riduzione applicata per la tolleranza dello strumento. In linea generale la riduzione è del 5%, con un minimo di 5 km/h.
Per le violazioni dei commi 8 e 9 commesse tra le 20:00 e le 7:00 si aggiungono normalmente 200 euro. Per alcune categorie di veicoli, come autobus, mezzi pesanti e veicoli destinati a determinati trasporti, le sanzioni economiche e accessorie possono essere raddoppiate.
Una particolarità riguarda il centro abitato. Se il conducente supera il limite di oltre 10 e fino a 40 km/h per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione sale da 220 a 880 euro e si applica anche la sospensione da 15 a 30 giorni.
Come funziona il procedimento dalla contestazione alla restituzione
Quando la pattuglia ferma il conducente
In caso di contestazione immediata, l’agente ritira materialmente la patente quando la violazione prevede la sospensione. Questo ritiro non coincide ancora con la durata definitiva della sospensione: il verbale e il documento vengono trasmessi alla Prefettura entro cinque giorni.
Il Prefetto emette quindi l’ordinanza indicando il periodo di sospensione. Il conteggio decorre, di regola, dal giorno del ritiro. Al termine, la patente viene restituita secondo le modalità indicate dall’ufficio competente.
Il permesso per esigenze di lavoro
Se non si è verificato un incidente, si può chiedere al Prefetto un permesso di guida per comprovate esigenze lavorative o per situazioni riconducibili alla legge 104. La richiesta deve essere documentata e presentata entro 15 giorni dal ritiro.
Il permesso può coprire determinate fasce orarie, per un massimo di 3 ore al giorno. Non è una scorciatoia priva di conseguenze: se viene concesso, il periodo complessivo di sospensione aumenta di un numero di giorni pari al doppio delle ore autorizzate.
La richiesta ha senso soprattutto quando il lavoro è realmente irraggiungibile con mezzi pubblici o alternative ragionevoli. Una semplice difficoltà organizzativa, senza documenti e senza prova dell’impatto concreto, difficilmente è sufficiente.
Autovelox, notifica e ricorso richiedono attenzione ai termini
Quando l’infrazione viene rilevata da un autovelox o da un sistema di controllo della velocità media, il conducente non viene necessariamente fermato. Il verbale deve essere notificato, in assenza di contestazione immediata, entro 90 giorni dall’accertamento nei casi ordinari previsti dalla legge.
Se il conducente non è stato identificato, il proprietario del veicolo deve comunicare i suoi dati, compresi quelli della patente, entro 60 giorni dalla notifica. Omettere la comunicazione senza una valida giustificazione può generare un’ulteriore sanzione e rendere più complessa la gestione dei punti.
Il controllo automatico non rende il verbale intoccabile, ma non basta nemmeno sostenere genericamente che l’autovelox fosse nascosto. Io controllerei soprattutto la segnalazione della postazione, la corretta indicazione del limite, la targa, la data, il luogo, la velocità rilevata e quella accertata, oltre ai dati relativi all’apparecchiatura.
Quando valutare l’opposizione
Il ricorso al Prefetto può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. In alternativa, si può ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni, oppure entro 60 giorni se si risiede all’estero.
Il pagamento in misura ridotta e il ricorso sono, di regola, alternative. Prima di pagare conviene quindi verificare se esistono errori concreti nel verbale o nella procedura. Una contestazione fondata su elementi generici, invece, tende soltanto a far perdere tempo e termini utili.
Recidiva, neopatentati e comportamenti da evitare
La seconda violazione può allungare molto la sospensione
Se il titolare della patente commette una nuova violazione relativa al superamento di oltre 40 e fino a 60 km/h entro due anni, la sospensione può salire da 8 a 18 mesi. Una nuova violazione oltre 60 km/h nello stesso periodo può portare alla revoca della patente.
Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi possono essere raddoppiati. Inoltre, per gli eccessi oltre 40 e fino a 60 km/h commessi fuori dai centri abitati, le regole sulla sospensione si applicano anche a questa categoria di conducenti.
Leggi anche: Come recuperare i punti della patente senza sbagliare
Guidare durante la sospensione è un rischio sproporzionato
Circolare durante il periodo di sospensione, anche violando i limiti di un eventuale permesso di guida, comporta una sanzione da 2.046 a 8.186 euro. Si aggiungono la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
In caso di reiterazione, il fermo può trasformarsi in confisca amministrativa. Per questo non consiglierei mai di guidare “solo per un’emergenza” senza un’autorizzazione scritta e perfettamente rispettata.
La decisione che evita il danno più costoso
Quando arriva un verbale per velocità, conviene annotare subito quattro elementi: data di notifica, velocità accertata, punti previsti e soglia di sospensione. Se l’eccesso supera 40 km/h, bisogna organizzarsi immediatamente per il procedimento prefettizio, per un’eventuale richiesta legata al lavoro e per il rispetto dei termini di ricorso.
La multa è solo una parte del problema. La scelta più prudente è leggere il verbale con attenzione, non ignorare le comunicazioni della Prefettura e non mettersi alla guida durante la sospensione: sono proprio questi passaggi pratici a fare la differenza tra una sanzione gestibile e la perdita della patente.
